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Imu - Rimborsi, compensazioni, riversamenti ad altri Comuni e regolarizzazione versamenti

Imu - Rimborsi, compensazioni, riversamenti ad altri Comuni e regolarizzazione versamenti

Ultima modifica 16 aprile 2024

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Imposte

RIMBORSI
I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune. La richiesta di rimborso, redatta preferibilmente sull’apposito modello, va presentata o spedita eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l’istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

COMPENSAZIONI
Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.
La compensazione consiste nel sottrarre l’importo di cui si è a credito dalle rate successive del tributo (es.: Imu dovuta nel 2023 pari a 400 euro, credito per l’anno precedente pari a 100 euro, si può procedere a compensazione versando nella colonna a debito del mod. F24  la sola differenza pari a 300 euro). L’importo da compensare deve riferirsi ad annualità per le quali non è decaduto il diritto al rimborso (di norma, cinque anni dalla data del pagamento).
Se si intende usufruire della compensazione, è necessario trasmettere all’ufficio l’apposito modello entro i 30 giorni precedenti la scadenza della rata. La richiesta di compensazione va presentata o spedita eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l’istruttoria, insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

RIVERSAMENTI AD ALTRI COMUNI
Chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Longare anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili (es. indicato erroneamente il codice del Comune di Longare E671 anziché il codice proprio del Comune competente) lo segnala all’ufficio tributi che provvederà a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.
Se invece l’errato versamento è imputabile all’intermediario finanziario (poste, banche), sarà quest’ultimo che dovrà procedere all’annullamento dell’F24, seguendo le istruzioni contenute nella Risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012.


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