Imu - Ravvedimento operoso
Imu - Ravvedimento operoso
Ultima modifica 16 aprile 2024
Ravvedimento operoso
I contribuenti che non hanno pagato l’Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il “ravvedimento operoso”. In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020, 0,01% nel 2021, 1,25% dal 2022, 5% nel 2023).
Il ravvedimento è previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, che considerata la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni, consente la regolarizzazione entro:
- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%;
Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella “ravvedimento”.