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Imu – Casi particolari

Imu – Casi particolari

Ultima modifica 16 aprile 2024

Argomenti :
Imposte

Abitazione principale di cat. A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze
E’ soggetta ad Imu con l’aliquota dello 0,6%, con euro 200 di detrazione. L’aliquota e la detrazione si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione di cat. A/1, A/8 e A/9 non risulti locata.

Assegnazione della casa familiare
Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il genitore assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L’immobile è escluso dall’Imu in quanto considerato abitazione principale.

Successioni
Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.
Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell’imposta per il 100% dell’immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all’imposta. Per casi particolari, rivolgersi all’ufficio.

Fabbricati rurali strumentali
L’aliquota deliberata dal Comune di Longare è pari all’1 per mille.

Fabbricati rurali non strumentali
Sono soggetti all’imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota dello 10,6 per mille se immobili diversi dalle abitazioni principali.

Immobili di interesse storico-artistico
Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.

Immobili inagibili
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegare alla dichiarazione.In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, come indicato, del fabbricato, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato.
Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria besì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e del vigente regolamento di edilizia comunale.
La dichiarazione IMU  va presentata solo quando l’immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l’agevolazione non è più applicabile.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione
Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell’immobile, la base imponibile Imu è data dal valore dell’area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera o in ristrutturazione.
N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l’Imu si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

Aree pertinenziali dei fabbricati
Come previsto dall’articolo 5 comma 4 del Regolamento Imu, il concetto di pertinenza, con riferimento all’area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all’edificio principale.

Immobili in comodato
All’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in  linea  retta  entro  il primo grado (genitori o figli), che  le  utilizzano  come  abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

l’immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato  l’immobile concesso in comodato;
il  comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenz di figli minori.

L’applicazione dell’aliquota ridotta deve essere comunicata al Comune mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva

Immobili posseduti da non residenti (italiani o stranieri)
Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura del 37,5%.

Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali:
bonifico direttamente in favore di UNICREDIT BANCA SPA (codice BIC UNICRITM1Q66​), utilizzando il codice IBAN IT68K 02008 60440 000003108164.

Per l’eventuale quota riservata allo Stato, solo per il possesso di fabbricati ad uso produttivo di categoria D, i contribuenti devono effettuare anche un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
la sigla “Imu”, Comune di Longare e i relativi codici tributo;
l’annualità di riferimento;
l’indicazione “Acconto” o “Saldo”.
Immobili interamente locati a canone concordato (art. 2 comma 3 legge 431/98) a titolo di abitazione principale.
Sono soggetti all’imposta con aliquota del 10,6 per mille, con riduzione dell’imposta al 75%, sempre che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell’immobile insieme al loro nucleo familiare (escluse le pertinenze).
Si rammenta che per poter usufruire delle agevolazioni occorre che il contratto:

  • sia stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli ACCORDO TERRITORIALE L 431-98;
  • che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell’immobile insieme al loro nucleo familiare;
  • sia completo dell’attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale o sia stato stipulato con l’assistenza delle stesse. Si rammenta infatti che, in applicazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017, le agevolazioni competono ai soli contratti stipulati con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie dell’accordo, oppure ai contratti non assistiti dalle organizzazioni firmatarie ma dotati dell’attestazione di conformità da queste rilasciata (l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce).
  • venga presentata la dichiarazione sostitutiva da trasmettere all’Ufficio Tributi.

Il proprietario dell’immobile è altresì tenuto ad informare l’ufficio tributi sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l’applicazione dell’aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all’aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch’egli residente, rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Altri immobili locati a canone concordato
Gli immobili interamente locati con contratto transitorio, con contratto per studenti universitari o anche ex art. 2 comma 3 legge 431/98 ma senza la residenza del/dei conduttore/i, sono soggetti all’aliquota del 10,6 per mille con riduzione dell’imposta al 75% (escluse le pertinenze).
Si rammenta che per poter usufruire delle agevolazioni occorre che il contratto:

  • sia stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli Accordi territoriali;
  • che il conduttore o i conduttori sia(no) residente/i e dimorino abitualmente nell’immobile insieme al loro nucleo familiare;
  • sia completo dell’attestazione di conformità rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale o sia stato stipulato con l’assistenza delle stesse. Si rammenta infatti che, in applicazione del decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2017, le agevolazioni competono ai soli contratti stipulati con l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia o dei conduttori firmatarie dell’accordo, oppure ai contratti non assistiti dalle organizzazioni firmatarie ma dotati dell’attestazione di conformità da queste rilasciata (l’attestazione può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce).
  • venga presentata la dichiarazione sostitutiva da trasmettere all’Ufficio Tributi.

Il proprietario dell’immobile è altresì tenuto ad informare l’ufficio tributi sulle modifiche al contratto eventualmente intervenute, sia che comportino l’applicazione dell’aliquota ordinaria (es. risoluzione anticipata del contratto), sia che non comportino modifiche all’aliquota (es. subentro di un nuovo conduttore anch’egli residente, rinnovo del contratto). In caso di proroga, è sufficiente tramettere, anche per mail ordinaria, la relativa attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

 

Altri immobili locati a canone libero

Tutti gli altri immobili locati con altri tipi di contratto diversi da quelli a canone concordato sono soggetti all’imposta con aliquota del 10,6 per mille.

Terreni agricoli
Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato.

Sono soggetti all’imposta, con aliquota ordinaria del 10,6 per mille salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti.

Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all’area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali , iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Nel comune di Longare sono esenti i terreni agricoli ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27/12/1977, n . 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata sul supplemento ordinario alla G.U. n. 141 del 18/06/1993.

Nella fattispecie nel comune di Longare i terreni situati a destra della Riviera Berica, direzione Vicenza-Noventa sono esenti.

 

Enti non commerciali
Gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D. Lgs. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste dalla medesima lettera i) sono esenti da imposta. Per tali immobili si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonchè il regolamento di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 19/11/2012, n. 200 (utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività istituzionale di natura non commerciale).

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre; l’eventuale conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta deve essere versato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il  versamento.

Riguardo alla dichiarazione Imu, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste.

La legge 160/2019 dispone che, a partire dal 2020, la dichiarazione vada presentata ogni anno.

Fabbricati “merce”
A decorrere dall’anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati,  sono esenti da IMU.


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