Comunicazione ospitalità e/o di assunzione straniero extracomunitario

Dichiarazione di ospitalita' (art. 7 D. Lgs. 25.07.1998, n. 286)

1) Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 (quarantotto) ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

2) La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio e il titolo il quale la comunicazione è dovuta.

MODULO: Comunicazione ospitalità e/o assunzione straniero extracomunitario