Unioni civili

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, ha istituito l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.
Successivamente, con i Decreti legislativi nn. 5-6-7 del 19 gennaio 2017, sono state dettate ulteriori disposizioni in materia, per adeguare la normativa vigente al nuovo istituto.

Chi può chiedere la costituzione dell’unione civile ?

L’unione civile può essere richiesta da persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire. Non è obbligatorio avere la residenza a Longare.

Come fare

Richiesta di costituzione dell’unione civile:

1) Fase istruttoria:
Le parti interessate comunicano i propri dati per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando l’apposito modulo “Conferimento dati anagrafici ad uso costituzione unione civile” al quale dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.
I moduli possono essere trasmessi via email all’indirizzo: anagrafe@comune.longare.vi.it o via PEC all’indirizzo: longare.vi@cert.ip-veneto.net oppure consegnati all’ufficio servizi demografici.
Il cittadino straniero deve presentare anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile. La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Vicenza, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data
di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l’unione civile in Italia.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio fisserà – in accordo con gli interessati – la data della redazione del verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile.
2) Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile:
Entrambe le parti devono presentarsi all’ufficio servizi demografici nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.
L’ufficiale di stato civile redige quindi apposito processo verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Se una delle due parti (o entrambe) versa in imminente pericolo di vita e desidera costituire un’unione civile, deve essere consegnata all’ufficio matrimoni documentazione medica nella quale si attesti inequivocabilmente tale condizione. In questo caso l’ufficiale dello stato civile può ricevere la dichiarazione costitutiva dell’unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive. In questo caso è assolutamente necessario prendere contatto con l’ufficio servizi demografici nei giorni e negli orari stabiliti di apertura dell’ufficio, per definire le modalità con cui si potrà procedere alla costituzione dell’unione civile, che richiede:

  • la redazione dell’atto di stato civile prima dell’accesso, possibile solo se interviene la consegna della certificazione medica;
  • la comunicazione dei dati delle parti e dei 2 testimoni che dovranno presenziare;
  • l’eventuale indicazione della scelta patrimoniale.

L’ufficiale di stato civile si recherà con il segretario comunale nel luogo in cui si trova la parte per costituire l’unione civile, alla presenza di 2 testimoni.
3) Redazione dell’atto di costituzione di unione civile
Nel giorno concordato con l’ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all’ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete.
L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Cognome

Al momento della costituzione dell’unione le parti hanno la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
L’eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).

Cause impeditive

Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:

  • sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • sia stata dichiarata l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • sussistano tra le parti rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Regime patrimoniale

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all’art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall’art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.

Effetti

Diritti e Doveri

Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e doveri. In particolare, dall’unione civile discendono:

  •  l’obbligo di assistenza morale e materiale;
  • l’obbligo di coabitazione;
  • l’obbligo di contribuzione economica in relazione alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • l’obbligo di definizione di comune accordo dell’indirizzo della vita familiare e della residenza.

Nelle unioni civili non c’è l’obbligo della fedeltà.

Diritto successorio e reversibilità

Su questi temi si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni (secondo libro del codice civile).

Impedimento o nullità

L’unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall’interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.

Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile si scioglie:

  • per morte di una delle parti;
  • per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all’articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all’ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
  • per rettificazione di sesso.
Rettificazione di sesso

La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile. In caso di cambio di genere all’interno di una coppia sposata, se i coniugi manifestano la volontà di proseguire il rapporto di coppia preesistente con la forma dell’unione civile devono presentare apposita dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

Matrimonio o unione civile formati all’estero

Gli atti di matrimonio o di unione civile formati all’estero vengono trascritti nel registro delle unioni civili. All’ufficiale di stato civile dovrà essere consegnata una copia dell’atto unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione (dove prevista). Le parti devono presentare richiesta compilando l’apposito modulo.

Costituzione unione civile in Italia con cittadino straniero

Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare, al momento della richiesta, anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, nulla osta alla costituzione dell’unione civile.
La dichiarazione deve essere preventivamente legalizzata presso la Prefettura di Vicenza, se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di appartenenza dello straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Nel caso in cui lo stato estero di appartenenza non riconosca istituti analoghi all’unione civile o al matrimonio tra persone dello stesso sesso occorre comunque presentare una certificazione consolare che attesti la libertà di stato del cittadino straniero che intende costituire l’unione civile in Italia.

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