Cos’è e a cosa serve
La tessera elettorale personale, prevista dall’art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell’8 settembre 2000, è il documento che permette l’esercizio del diritto di voto.
È un documento nominativo permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
Da chi viene emessa
Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall’Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal comune nelle cui liste elettorali risulta essere iscritto l’elettore.
In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio Elettorale comunale osserva degli orari prolungati per tutta la durata delle operazioni elettorali.
Utilizzo ed esercizio del voto
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter esercitare il diritto di voto l’elettore deve presentarsi al seggio di appartenenza con la propria tessera elettorale ed un documento di identificazione.
L’avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della data della votazione e del timbro della sezione sulla tessera nelle apposite caselle.
La tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere eventuali agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli interessati, anche se provenienti dall’estero, in occasione delle votazioni.
Validità
La tessera è valida fino all’esaurimento dei diciotto spazi previsti.
Deterioramento – Smarrimento – Furto
In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l’elettore potrà richiedere il duplicato presso l’Ufficio Elettorale restituendo l’originale deteriorato.
In caso di smarrimento o furto l’elettore potrà richiedere il duplicato presso l’Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di smarrimento.
Cittadini di altro stato membro dell’Unione Europea residenti in Italia
La legge 06 febbraio 1996, n. 52 e il D. Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della Direttiva 94/80 CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione Europea che risiedono in uno stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del Parlamento Europeo.
Il cittadino di cui sopra che intende esercitare questi diritti può richiedere l’iscrizione in una apposita lista elettorale “aggiunta”. L’iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l’emissione di apposita tessera elettorale.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno stato membro dell’U.E., essendo esclusi dall’esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
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