La comunicazione dell’omologa della separazione consensuale sottoscritta davanti al giudice italiano, la sentenza di separazione giudiziale e la sentenza divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) – definitive – vengono inviate, a cura della Cancelleria del Tribunale, all’ufficio di stato civile, dove è registrato l’atto di matrimonio (Comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell’atto se il matrimonio è stato celebrato all’estero).
La sentenza viene annotata sul corrispondente atto di matrimonio.
Gli interessati non devono fare alcun tipo di richiesta perché avvenga la trascrizione.
E’ opportuno comunque effettuare una verifica dell’avvenuta annotazione del provvedimento di divorzio chiedendo un estratto dell’atto di matrimonio.
Il provvedimento viene annotato sull’atto di matrimonio nel minor tempo possibile, e comunque entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio di stato civile.
I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall’art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l’11 dicembre 2014). L’assistenza dell’avvocato è facoltativa
La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:
Nota
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all’ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale di stato civile.
Fase istruttoria
Ciascuno dei coniugi compila il modulo di comunicazioni dati per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio;
L’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo.
I due moduli di dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi possono essere trasmessi all’ufficio stato civile:
Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi e la ricevuta del versamento del diritto fisso previsto.
Redazione dell’accordo
Nel giorno prestabilito, entrambi i coniugi devono presentarsi insieme, personalmente, muniti di documento di identità valido, all’ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l’avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Conferma dell’accordo
Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Prima della redazione dell’accordo i coniugi devo provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso pari a 16 Euro complessivi tramite:
I coniugi che hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, o che devono concordare patti di trasferimento patrimoniale, possono concordare tra loro una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (per ciascun coniuge). Chi è interessato ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato.
Una volta formalizzato l’accordo delle parti e ottenuto il prescritto nullaosta o autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, è sufficiente che uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi e ne ha autenticato la firma, trasmetta tassativamente entro 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:
Il provvedimento viene trascritto e annotato sull’atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio matrimoni.
Il servizio comunale è gratuito; i costi della pratica legale sono ovviamente previsti e concordati dagli avvocati interessati.
Normativa
Allegati