Sono definiti negozi o “esercizi di vicinato” le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 150 mq.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.
L’attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare o entrambi.
Per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie, entro il limite dei 150 mq, è necessario presentare al Comune il modello di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tramite il portale SUAP .
Prima di presentare la dichiarazione di attività (SCIA) è necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, ecc.), a destinazione d’uso commerciale, i cui dati catastali devono essere indicati nel modulo. Elemento fondamentale della dichiarazione è il “quadro” dell’autocertificazione nel quale, sotto la responsabilità del titolare o legale rappresentante, devono essere indicati i requisiti morali, professionali (solo per la vendita di prodotti compresi nel settore alimentare) e, per quanto riguarda i locali, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d’uso.
Le medie strutture di vendita sono attività commerciali che hanno una superficie di vendita tra i 150 e i 1500 mq. Per l’apertura di medie strutture (esercizi da 150 mq. a 1500 mq. di superficie di vendita) è necessario presentare domanda di autorizzazione sulla base di quanto contenuto nel Regolamento per l’insediamento delle attività commerciali.
L’inizio dell’attività è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune.
Per il subingresso in attività già esistenti di qualsiasi superficie va presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune tramite il portale SUAP
Per grande struttura di vendita s’intende l’esercizio commerciale, singolo o aggregato, con superficie di vendita complessiva superiore a 2.500 metri quadrati (ai sensi della L.R. 50/2012).
L’aggregazione può assumere configurazione di:
L’apertura, l’ampliamento di superficie, il trasferimento di sede, la trasformazione di tipologia delle grandi strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP al soggetto titolare dell’attività commerciale o, in caso di grande centro commerciale, al soggetto promotore.
Il subingresso è soggetto a SCIA presentata al SUAP
La sospensione e la cessazione dell’attività sono soggette solo alla comunicazione.
Ufficio competente: Ufficio Segreteria – Commercio
Per la chiusura definitiva dell’esercizio (vicinato, media o grande struttura) o per il trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa è necessario presentare, all’ufficio Commercio, la comunicazione di cessazione dell’attività.
Ufficio competente: Ufficio Segreteria – Commercio