Descrizione
Il matrimonio religioso con rito cattolico (efficace per il diritto canonico) e il matrimonio civile (efficace per l’ordinamento italiano) possono essere celebrati separatamente.
Solitamente, però, si celebra un unico matrimonio concordatario, che viene celebrato dal parroco, ma che ha effetti anche per l’ordinamento italiano.
Altri tipi di matrimonio religioso, valido agli effetti civili, riguardano i culti acattolici riconosciuti dalla Stato italiano o previsti a seguito di accordi tra lo Stato italiano ed altre confessioni religiose.
Trascrizione
In caso di matrimonio con rito concordatario, entro 5 giorni dalla celebrazione, il parroco, o il ministro di culto celebrante, presenta la richiesta di trascrizione e l’atto di matrimonio all’ufficio Protocollo del Comune.
Con la trascrizione, il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato italiano, a partire dalla data di celebrazione del matrimonio stesso.
La trascrizione può essere fatta anche più tardi (richiesta tardiva), su richiesta dei due sposi o anche di uno solo di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro coniuge.
A trascrizione avvenuta si può richiedere la certificazione relativa al matrimonio.
Normativa di riferimento
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
C.c. art. 84 e segg.
Ufficio competente: Ufficio di Stato Civile
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