La nascita di un figlio

La dichiarazione di nascita di un figlio deve essere fatta:

  • entro 10 giorni presso il comune di residenza dei genitori; nel caso i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre;
  • entro 10 giorni dalla nascita presso il comune di nascita del bambino: il genitore, o un suo procuratore, deve presentarsi all’ufficio nascite del comune dove è avvenuto il parto con un documento di identità valido e l’attestazione di nascita, rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito il parto;
  • entro 3 giorni presso la direzione sanitaria del centro di nascita: il genitore, o un suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale, casa di cura) con un documento di identità valido e con l’attestazione di nascita. L’atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori o al comune di residenza indicato dal genitore, quando questi abbiano residenza in comuni diversi.

Per i figli di genitori coniugati fra loro la denuncia di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre indistintamente.

Per i figli naturali riconosciuti la denuncia deve avvenire con la presenza dei due genitori, nel caso entrambi intendano riconoscere il figlio, o con la presenza del solo genitore che intenda effettuare il riconoscimento.

L’iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il comune di residenza della madre.

I cittadini stranieri che non sanno scrivere/ leggere in italiano dovrebbero essere accompagnati da un interprete maggiorenne, munito di documento di identità valido.

La documentazione da produrre è la seguente:

  • Documento di riconoscimento valido del dichiarante;
  • Attestazione di nascita rilasciata dall’ ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;
  • I cittadini stranieri non comunitari devono sempre presentarsi con il passaporto valido.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Stato Civile

Pre-riconoscimento del nascituro per coppie non sposate

COS’E’  e   PERCHE’ CONVIENE

Il riconoscimento posteriore al concepimento, ma prima del parto per coppie non sposate consiste in una dichiarazione resa dai futuri genitori davanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza della madre, in forza di cui viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L’istituto in esame, che trova le sue radici nell’articolo 254 del codice civile, ha quale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.

Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l’eliminazione dall’ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Infatti, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della madre, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe.

Quindi, la procedura in esame può essere richiesta quando vi sia uno stato di gravidanza certificata della madre e i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).

La dichiarazione può essere effettuata:

  •  dalla sola madre;
  •  entrambi i genitori;
  • dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è, infatti, ammesso il riconoscimento del solo padre in quanto l’identificazione del nascituro comporta necessariamente l’indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile).

DOCUMENTI NECESSARI

I documenti necessari per poter procedere al pre- riconoscimento sono:

  • modulo di conferimento dati anagrafici ad uso riconoscimento figlio nascituro ( modulo conferimento dati )da compilare, firmare e inviare tramite email a: anagrafe@comune.longare.vi.it, corredato di copia/foto/scansione dei  documenti di riconoscimento di entrambi i futuri genitori in corso di validità,
  •  attestato di gravidanza rilasciato dal medico di base o specialista indicante lo stato di gravidanza della madre e le settimane di gravidanza.
  •  per genitori cittadini stranieri non nati in Italia, copia del proprio certificato di nascita con paternità e maternità, debitamente legalizzato se necessario, oppure dichiarazione consolare in merito.

ITER

Una volta acquisito al protocollo del Comune, l’ufficio competente provvederà ad acquisire d’ufficio la documentazione a corredo e controllo delle dichiarazioni effettuate (assenza di parentela, residenza e cittadinanza) e  fisserà un appuntamento in cui i futuri genitori presteranno la dichiarazione ufficiale con redazione dell’atto di stato civile di cui verrà rilasciata copia agli interessati.

In conclusione, venuto alla luce il figlio, il padre potrà effettuare la dichiarazione di nascita  munito dell’atto suddetto, dell’attestazione di nascita rilasciata da chi ha assistito al parto e del proprio documento di identità,  provvedendo così da solo a registrare la nascita del figlio.

 

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