I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo pari ad € 16,00. Si fa presente che ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 N.642 i CERTIFICATI ANAGRAFICI sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE: pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata da € 16,00, oltre ai diritti di segreteria.
Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati e ad esclusione di quelli il cui uso è indicato nella tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”.
ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in ESENZIONE dall’IMPOSTA DI BOLLO (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli USI ESPRESSAMENTE PREVISTI dalla legge (tabella allegato B del DPR 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.
L’esenzione dal bollo è specifica e va indicata MAI generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevede, uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato.
Si ricorda che l’acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all’adempimento di un obbligo di legge – quello fiscale, rientra fra i fini istituzionali e pertanto non costituisce violazione della privacy.
RESPONSABILITA’ PER OMESSO PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Ai sensi dell’art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta.
N.B.: Si ricorda che le autocertificazioni riguardanti le informazioni anagrafiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, devono essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi.
L’autocertificazione resa è in esenzione dall’imposta di bollo.