I residenti in Italia che hanno deciso di sposarsi in Italia, con rito civile o religioso, devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Se i futuri sposi hanno residenza in Comuni italiani diversi, le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste in uno dei due Comuni di residenza.
I futuri sposi che non sono residenti a Longare, ma desiderano sposarsi in questo Comune, devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso il loro Comune di residenza; se trattasi di matrimonio civile, presenteranno a questo Comune di Longare la richiesta di matrimonio civile e prenotazione sala (modulo: RICHIESTA DI CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE ), se trattasi di matrimonio religioso, non dovranno presentare a questo Comune di Longare alcun modulo, ma prenderanno accordi e contatti esclusivamente con il parroco/ministro di culto.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Coloro che hanno deciso di sposarsi, con rito civile o religioso, devono richiedere la pubblicazione di matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio richiede due fasi:
1. FASE ISTRUTTORIA
Gli sposi, o uno solo di loro, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi, con congruo anticipo rispetto alla data del matrimonio, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di almeno uno degli sposi, per l’avvio del procedimento, presentando il MODULO RICHIESTA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO (sotto riportato).
Se il matrimonio sarà celebrato con RITO RELIGIOSO, i futuri sposi devono presentare la richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal parroco o dal ministro di culto competente.
Anche nei casi sottoindcati, gli sposi devono presentare direttamente altra documentazione:
SPOSI MINORENNI: decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i minorenni di Venezia.
SPOSA VEDOVA DA MENO DI 300 GIORNI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
SPOSA DIVORZIATA DA MENO DI 300 GIORNI: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o annullamento emessa dal Tribunale per la dispensa dall’impedimento di cui all’art. 89 del codice civile.
SPOSI STRANIERI:
SPOSI PARENTI O AFFINI: dispensa dall’impedimento di cui all’art. 87 del codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza.
L’ufficiale di stato civile provvede all’acquisizione d’ufficio dei documenti civili necessari per le pubblicazioni di matrimonio, reperibili in Italia, esclusi i casi sopraindicati.
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficio contatta gli sposi per stabilire la data delle pubblicazioni matrimoniali.
2. PUBBLICAZIONE
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico (o procura speciale) devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio di Stato Civile e in tale sede viene concordata la data dell’eventuale matrimonio civile.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio.
Durata delle pubblicazioni
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 e non dopo 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione.
In caso di matrimonio religioso, l’ufficio di Stato Civile, decorsi i termini di legge, rilascia ai diretti interessati il certificato di Nulla-osta al matrimonio da produrre al ministro di culto richiedente la pubblicazione.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro comune dal momento dell’avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all’avvenuta celebrazione del matrimonio.
Normativa di riferimento