Diventare cittadino italiano

ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

 La cittadinanza italiana può essere acquisita in vari modi, di seguito si illustrano i casi più diffusi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Stato Civile.

 

Riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”

Chi non è in possesso della cittadinanza italiana ed è discendente di emigrato italiano, che non si è naturalizzato straniero e per il quale non è intervenuta alcuna interruzione nel ramo discendente, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana “jure sanguinis” dalla nascita.

Il procedimento può essere avviato solo se l’interessato è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune.

La trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna, solo per i figli nati dopo il 01.01.1948.

  • L’autorità competente ad effettuare l’accertamento dei requisiti è determinata in base al luogo di residenza: per chi dichiara la residenza in Italia è l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, per i residenti all’estero è l’Ufficio consolare territorialmente competente.

Acquisto della cittadinanza per matrimonio / unione civile

Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare – se in regola con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa – la cittadinanza italiana dopo il matrimonio:

  • qualora risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica;
  • dopo 3  anni dalla data del matrimonio, qualora risieda all’estero.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Il vincolo di coniugio deve permanere fino al momento dell’adozione del provvedimento.

Possono avanzare la richiesta di cittadinanza non solo il coniuge dello straniero naturalizzato prima della data del matrimonio, ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data: in questo caso i due anni si dovranno conteggiare dal momento in cui il coniuge è divenuto cittadino italiano.

  • La richiesta può essere formulata, esclusivamente online e con SPID, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarà richiesto il versamento di un contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.

Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Acquisto della cittadinanza per residenza in Italia

Chi risiede in Italia regolarmente da almeno:

  • 4 anni, se cittadino comunitario;
  • 5 anni, se apolide o rifugiato politico;
  • 10 anni, se cittadino “extracomunitario”
  • 3 anni se il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita o che sia nato nel territorio italiano
  • 5 anni successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano

può chiedere la cittadinanza italiana e il Presidente della Repubblica può concederla, valutando di caso in caso l’opportunità e l’esistenza dei requisiti.

Non è invece previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

  • La richiesta può essere formulata, esclusivamente online e con SPID, per il tramite della procedura indicata sul sito del Ministero dell’Interno.

Sarà richiesto il versamento di un contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.

Il richiedente dovrà dimostrare di possedere un adeguato livello di conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attraverso titolo di studio o certificazione di ente certificatore riconosciuto. Ciò non si applica a coloro i quali hanno sottoscritto l’accordo di integrazione o sono titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

 

Cittadinanza durante la minore età

La cittadinanza viene acquisita dal minore per:

  1. riconoscimento da parte di un genitore cittadino italiano o dichiarazione giudiziale della filiazione. Nel caso in cui il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento lo stesso esprima la propria volontà in tal senso, attraverso una ”elezione di cittadinanza”.
  2. adozione: acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana oppure, se l’adozione è pronunciata all’estero, con provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei registri dello stato civile. Se l’adottato è maggiorenne, invece, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi 5 anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.
  3. naturalizzazione del genitore: i figli minorenni di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se conviventi (in via stabile ed effettiva, attestata con idonea documentazione e sussistente al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore) acquistano automaticamente la cittadinanza italiana. Una volta raggiunta la maggiore età è possibile una rinuncia, in caso siano in possesso di un’altra cittadinanza.

 

Cittadinanza stranieri  nati in Italia

Lo straniero nato in Italia, che dimostra la sua permanenza sul territorio, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età, acquista la cittadinanza italiana previa dichiarazione entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età.

L’autorità competente a ricevere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana è l’ufficiale dello stato civile del Comune italiano di attuale residenza.

La dichiarazione si effettua, su appuntamento con l’ufficio di stato civile, previo esibizione  del passaporto e della ricevuta del contributo al Ministero dell’Interno pari ad euro 250,00.

Entro i 120 gg. successivi alla dichiarazione, il Sindaco accerterà il possesso dei requisiti dichiarati dall’interessato ed emetterà un esito di accertamento delle condizioni che verrà trascritto nei registri di stato civile: solo in caso di accertamento positivo l’interessato sarà cittadino italiano dal giorno dopo la dichiarazione effettuata.

Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

Viene concesso dal Comune:

  1. A) al discendente in linea retta (fino al secondo grado) di cittadino italiano per nascita, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
  • prestazione del servizio militare nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
  • assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  • residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

 

Normativa

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 - Legge 14 dicembre 2000, n. 379 - D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (così come convertito in legge)

 

Ufficio competente: Ufficio Anagrafe-Stato Civile