Le D.A.T. (Disposizioni Anticipate di Trattamento) – regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018 – comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono documenti con i quali una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato.
Quindi, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
Prima di scrivere una DAT è importante acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.
Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni”.
Tutte le DAT consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018. La Banca dati DAT, regolamentata dal DM 10 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, è stata attivata a partire dal 1 febbraio 2020.
Per le DAT raccolte a partire dal 1 febbraio 2020 deve essere acquisito il consenso del disponente per la trasmissione di copia della DAT alla Banca dati nazionale delle DAT (ovvero indicare dove esse siano reperibili). Il disponente può anche esprimere il consenso per ricevere una notifica via email dell’avvenuta registrazione delle proprie DAT nella Banca dati nazionale.
Le DAT raccolte prima del 1 febbraio 2020 verranno trasmesse, ai sensi dell’art. 11 del DM 10 dicembre 2019, da notai, Comuni e consolati alla Banca dati nazionale entro il 31 luglio 2020 comprensive della copia della DAT.
Come indicato nell’Informativa della Banca dati DAT è comunque diritto dei disponenti richiedere eventualmente la cancellazione di copia della DAT trasmessa.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla B.D.N. (Banca Dati Nazionale), attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
L’Ufficiale di stato civile NON è abilitato all’accesso alla B.D.N.
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.
Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
Il disponente – residente nel Comune di Longare – che scelga di depositare le proprie D.A.T. presso l’ufficio di stato civile di questo Comune di Longare, lo deve fare personalmente allegando alle proprie D.A.T. (in busta aperta o senza busta), il modulo predisposto (Modulistica), con fotocopia di un suo documento di identità in corso di validità; se ha nominato un fiduciario, è necessaria anche la fotocopia del documento di identità valido di quest’ultimo.
Modulo: Il modulo va firmato davanti all’ufficiale dello stato civile perché contiene il consenso/dissenso del disponente al trattamento dei dati e alla trasmissione delle D.A.T. alla B.D.N. (Banca Dati Nazionale); l’eventuale fiduciario può invece rendere il proprio consenso/dissenso mediante sottoscrizione del modulo e allegando copia del documento di riconoscimento valido. Quanto consegnato verrà immediatamente protocollato e verrà consegnata copia dell’informativa relativa al trattamento dei dati.
Forma: L’Ufficiale dello stato civile può ricevere D.A.T. solo in forma cartacea, come scrittura privata.
Fiduciari: Se il disponente ha nominato più di un fiduciario, solo il primo verrà inserito nella B.D.N.; gli altri potranno essere rilevati dal medico che eventualmente accede a copia della D.A.T. dalla suddetta B.D.N. (qualora il disponente abbia dato il consenso all’invio anche della copia e non solo dei dati).
Invio alla B.D.N.: L’Ufficiale dello stato civile invia, via P.E.C., i dati alla B.D.N.. Anche la copia delle D.A.T. verrà inviata con file pdf, ma solo se il disponente ne ha dato il consenso; diversamente, le DAT cartacee rimangono conservate nell’ufficio di stato civile.
Riferimenti normativi:
Allegati