Autentica di firma

Notizie Utili
L’autenticazione della firma è possibile per:

  • – dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà fatte per attestare stati, fatti e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza, riguardanti sé stesso o altre persone, non semplicemente autocertificabili (cfr. DPR 445/2000, art. 46) da presentare a soggetti privati (ad esempio, banche e assicurazioni);
  • istanze (domande) a privati (mai ad Uffici pubblici o gestori di pubblici servizi);
  • deleghe per la riscossione di benefici economici (ad esempio, per pensioni o contributi) da parte di terze persone.

N.B. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non possono contenere dichiarazioni di impegno, manifestazioni di volontà circa il fare o non fare qualcosa, in un futuro prossimo o remoto. Pertanto non viene autenticata la firma su dichiarazioni con questi contenuti.

Come
L’interessato si presenta personalmente, con un valido documento di riconoscimento, portando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o la istanza oppure la delega per la riscossione della propria pensione o di altri benefici.

Costo
L’autenticazione della firma è in via generale soggetta all’imposta di bollo (marca da bollo di € 16,00) e ai diritti di segreteria (€ 0,52)
E’ prevista l’esenzione per alcuni usi espressamente indicati dalla legge; l’interessato deve pertanto indicare esplicitamente il tipo di utilizzo: vengono allora richiesti € 0,26 per diritti di segreteria.
Esenzioni previste dalla Tab. B del D.P.R.642/1972 o da specifica normativa.

Gli atti, i documenti e i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione sono soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, ad esclusione di quelli il cui uso è indicato nella tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell’imposta di bollo”

Ufficio competente: Ufficio anagrafe