Il VENDITORE deve redigere l’atto di vendita compilando gli spazi sul retro del Certificato di proprietà del mezzo – nel riquadro T – indicando i dati dell’acquirente (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale) e il prezzo di vendita.
In caso di procuratore, tutore o legale rappresentante di società, deve essere presentato anche l’atto che autorizza alla firma (procura, visura camerale, ecc.).
La FIRMA del venditore sull’atto di vendita DEVE ESSERE APPOSTA DAVANTI ALL’UFFICIALE per poter essere poi autenticata.
Occorre portare una marca da bollo di euro 16,00 da apporre sull’atto al momento dell’autentica della firma ed esibire un documento d’identità in corso di validità.
Avvertenza:
Con l’autenticazione della firma presso l’anagrafe, il passaggio di proprietà NON è completato in quanto occorrerà chiedere la trascrizione, previo pagamento della relativa imposta, e l’aggiornamento del Certificato di Proprietà recandosi ad uno STA (Pubblico Registro Automobilistico, Ufficio Motorizzazione, Automobile Club o studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto). Si fa presente che rivolgendosi direttamente ad uno STA (sportello telematico dell’automobilista) si può autenticare la firma ed espletare l’intera pratica del trasferimento di proprietà.
Tutte le informazioni relative al passaggio di proprietà o a casi particolari sono disponibili nel sito dell’ACI alla pagina: Passaggio di proprietà
Costo
una marca da bollo da euro 16,00 da produrre dall’interessato, come sopra;
euro 0,52 per diritti di segreteria.
Normativa di riferimento: art. 7 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 come convertito in Legge n. 248 del 4 agosto 2006.
Ufficio competente: Ufficio Anagrafe