Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumino i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, appositamente attrezzata.
Per l’apertura di un esercizio pubblico dove si esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (es. bar, ristoranti o pizzerie), è necessario aver ottenuto:
TIPOLOGIA UNICA
L’art. 5 della L. Regione Veneto 21.9.2007 n. 29 ha sostituito le diverse tipologie di autorizzazioni amministrative per la somministrazione con una unica: in altre parole, con una sola autorizzazione si possono aprire sia bar che ristoranti, pub, ecc. La concreta individuazione del tipo di somministrazione che è possibile effettuare dipende dalla verifica dell’adeguatezza della struttura alla normativa igienico-sanitaria ed è indicata nell’attestazione di “registrazione”, documento rilasciato dall’Ulss competente, che ha sostituito l’autorizzazione sanitaria.
Per poter svolgere l’attività è necessario che non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione per ottenere o mantenere licenze od autorizzazioni di polizia o di commercio, ai sensi della L. 31.5.1965 n. 575 (normativa antimafia):
E’ inoltre indispensabile che non sussistano i motivi ostativi di cui all’art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59:
E’ altresì necessario che il titolare (nel caso di impresa individuale) o il legale rappresentante (nel caso di società), siano titolari dei requisiti professionali definiti dall’art. 71 del d.lgs. 26.3.2010 n. 59 e cioè:
Nel caso il legale rappresentante di società (od associazioni, consorzi e così via) non sia titolare del requisito professionale, può nominare, con scrittura privata autenticata da un notaio, un procuratore all’esercizio dell’attività di somministrazione che ne sia in possesso, ai sensi dell’art. 31 lett. m) l. R. Veneto 21.9.2007 n. 29 e dell’art. 2209 del cod. civile.
Ufficio competente: Ufficio Segreteria – Commercio